Art. 28.
(Limiti alla concessione dei contributi).

      1. L'ammontare complessivo dei contributi concessi per una stessa opera audiovisiva ai sensi dell'articolo 21 non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.